Ciò che viene smantellato in particolare è l'Art. 19 del vigente PPR, che dice:
Art. 19 (Norme Tecniche di Attuazione PPR) - Fascia costiera. Definizione 1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all’art 5, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata.
Questo comporterebbe una perdita di significato per l’altro elemento cardine del piano, l’ambito di paesaggio, una figura spaziale riconosciuta come omogenea, il “luogo del progetto unitario”, dove le parti sono in relazione col tutto. In particolare, i 27 ambiti di paesaggio costieri sono delineati considerando processi che riguardano fattori climatici, esposizione, geografia, natura geologica e fitosociologica, ecc. e non, come i nostri studenti sanno bene, riducendo il limite tra terra e acqua un mero fatto di distanze metriche.
Se si perde il carattere unificante dato dal considerare la fascia costiera nella sua continuità e unitarietà come bene paesaggistico, torneremo indietro di quasi trent’anni (prima della Legge “Galasso”, L. 431/85): dalla tutela dei processi a quella degli oggetti, perché tutti gli elementi fondanti che mettono in relazione ecosistemi marini e terrestri (campi dunari e compendi sabbiosi, zone umide costiere, ... a proposito dove son finite le praterie di posidonia oceanica?), ritornano ad essere oggetto di tutela singolarmente e non rispetto ai processi unitari che regolano gli ecosistemi.
Posta un commento